Commercialisti e Superbonus: i documenti necessari per il visto di conformità

Commercialisti e Superbonus: i documenti necessari per il visto di conformità

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato delle note su ciascun documento necessario per il visto di conformità in caso di cessione del credito

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato un documento con cui vengono forniti dettagli e chiarimenti su ciascun atto/asseverazione/dichiarazione prevista nell’elenco dei controlli (check list) che devono essere effettuati dai contabili ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Il visto di conformità servirà infatti ad attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Tale visto dovrà poi essere allegato all’apposita comunicazione telematica da inoltrare all’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità ai fini del Superbonus

Ricordiamo che il comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che:

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo […]

Per cui, laddove il contribuente opti per la cessione del credito d’imposta, o per lo sconto in fattura, è indispensabile l’apposizione del visto di conformità da parte di uno dei soggetti abilitati sull’apposita comunicazione dell’opzione di cessione del credito  che dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per le quali viene esercitata l’opzione.

Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Caratteristiche principali del visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (che riguarda il cosiddetto visto “leggero”), ossia della disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale incaricato, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Il visto di conformità può essere rilasciato da:

  • dottori commercialisti;
  • esperti contabili;
  • consulenti del lavoro;
  • centri assistenza fiscale (CAF).

I soggetti che rilasciano il visto di conformità, devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie (le verifiche da effettuare si risolvono anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730).

Documentazione da controllare per il rilascio del visto

Il documento dei Commercialisti prosegue poi ad analizzare i principali documenti da controllare e conservare ai fini del corretto rilascio del visto di conformità, ossia:

  • idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile,
  • trasferimento dell’immobile mortis causa,
  • possesso di redditi imponibili,
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare,
  • relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori,
  • prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale,
  • certificato catastale o domanda di accatastamento,
  • atto di cessione dell’immobile o atto successivo,
  • documenti comprovanti il sostenimento della spesa,
  • bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa,
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico,
  • dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile,
  • dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi,
  • specifica documentazione per le spese sulle parti comuni,
  • ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento eseguito,
  • asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,
  • polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione,
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

 

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