Sanzioni per false asseverazioni, massimale polizza pari all’importo dei lavori, CCNL obbligatorio per bonus edilizi, cessione in tre passaggi
La Camera ha approvato definitivamente, nella seduta del 23 marzo, il DDL A.C. 3522 di conversione in legge del decreto-legge 4/2022 (decreto Sostegni-ter), approvando senza variazioni il maxi emendamento che prevede, innanzitutto, il limite di tre per le cessioni dei crediti da bonus edilizi.
Alla fine dell’iter parlamentare il provvedimento, in vigore dal 29 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 73 del 28-03-2022).
LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del dl 27 gennaio 2022, n. 4
Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
All’interno del provvedimento è stato assorbito il decreto legge n. 13/2022, (decreto Antifrodi-bis), contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Le principali misure per i tecnici professionisti contenute nel decreto Sostegni-ter, diventato legge, riguardano i limiti per i bonus edilizi. Al fine di contenere le frodi registrate in materia, vengono regolarizzati i tre aspetti:
- cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
- sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
- applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro;
Contratti collettivi obbligatori per beneficiare dei bonus edilizi
L’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti prodotti sin qui).
In particolare all’articolo 1 della legge n. 234/2021, dopo il comma 43 è inserito il 43-bis: nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.
I lavori sottoposti alla nuova restrizione sono quelli elencati nell’allegato X al dlgs n. 81/2008, ossia: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.
Inasprimento delle sanzioni per i professionisti-asseveratori
Confermate le misure dell’art. 2 comma 2 del decreto Antifrodi bis, ossia l’inasprimento delle sanzioni per i professionisti chiamati ad asseverare la congruità delle spese (anche per i bonus cosiddetti minori) e il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici del Superbonus.
Nello specifico sono previsti:
- la reclusione da 2 a 5 anni,
- una multa da 50.000 a 100.000
per i tecnici abilitati alle asseverazioni, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, con penalità aggiuntive se c’è dolo: se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Polizze con massimale commisurato all’importo specifico intervento
E’ previsto un nuovo massimale per le polizze assicurative che i tecnici nella loro attività di attestazione o asseverazione sono tenuti a sottoscrivere per ogni intervento.
In particolare, il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile non va più commisurato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e non si fa più riferimento al valore minimo di 500.000 euro ma è necessario sottoscrivere, per ogni intervento, polizze assicurative con massimale pari all’importo dei lavori stessi.
Bonus edilizi, confermato il limite di tre cessioni, 1 jolly e 2 qualificate
Il testo approvato conferma il limite delle 3 cessioni con l’ulteriore limitazione che la seconda e la terza cessione potrà essere effettuata solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In particolare, l’articolo 28 interviene a modificare gli artt. 121 e 122 del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, al fine di limitare l’utilizzo della cessione del credito. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge 13/2022 (Antifrodi Bis); ossia:
- 3 possibilità di cessione, due dopo la prima, di cui 2 effettuate solo verso le banche, le imprese di assicurazione o gli intermediari finanziari.
In pratica, in caso di sconto in fattura, l’impresa può cedere il credito maturato una volta liberamente (cessione Jolly) e altre due volte esclusivamente alle banche, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari.
Lo stesso per la cessione del credito: dopo la prima cessione a qualsiasi soggetto, sono consentiti solo altri due passaggi qualificati (a banche).
Comunicazione entro il 29 aprile
Infine, c’è una novità (Art. 10-quater): il termine per la trasmissione della comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito all’Agenzia delle Entrate è prorogato dal 7 al 29 aprile.
La presentazione delle richieste di cessione è relativa alle spese effettuate nel 2021; nonché le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020.