In Gazzetta il decreto asseverazioni sul Superbonus 110%

In Gazzetta il decreto asseverazioni sul Superbonus 110%

Pubblicato in Gazzetta il decreto asseverazioni: tutti gli adempimenti dei tecnici in merito al Superbonus 110%

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 i due decreti attuativi del MISE (decreto asseverazioni e decreto requisiti ecobonus) relativi al Superbonus 110%, la detrazione prevista dalla legge Rilancio relativa all’efficientamento energetico e sismico degli edifici esistenti.

In questo articolo analizziamo il decreto asseverazioni, ossia il dm pubblicato sul sito MISE il 6 agosto 2020, dal titolo:

Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus

Il decreto asseverazioni sul Superbonus 110%

Il decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio, relativi alle detrazioni del 110% in materia edilizia, e fissa per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’art. 2 del decreto prevede prima di tutto che il tecnico abilitato:

  • antepone alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  • all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Allegati alle asseverazioni ed assicurazione

Costituiscono elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:

  1. la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di eventuali sanzioni;
  2. la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Infatti, il tecnico abilitato deve allegare, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione.

Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione è adeguato.

In ogni caso, il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

Ovviamente deve essere allegata anche la copia del documento di riconoscimento del tecnico.

Contenuti dell’asseverazione

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione,  ed è redatta:

  1. secondo il modulo tipo – allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  2. secondo il modulo tipo – allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione di cui alla lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a).

Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione

L’asseverazione è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al decreto e previa registrazione da parte del tecnico abilitato.

La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

L’asseverazione è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Controlli e verifiche ENEA

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto Rilancio, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.

In particolare, per ogni istanza, ENEA verifica che sia fornita dichiarazione:

  1. che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  2. per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
    • la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al decreto requisiti ecobonus;
    • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio;
  3. che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del DL n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio;
  4. della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
  5. che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
  6. che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del dpr n. 445/2000;
  7. del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale;
  8. che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  9. che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

ENEA, all’esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico, rilascia la ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo della domanda.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b) , c) , d) , g) è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, dagli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.

Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate.

Il decreto inoltre stabilisce che ENEA esegue i controlli su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Allegati al decreto

Sono infine allegati al decreto asseverazioni:

  • il modello di asseverazione dello stato finale;
  • il modello di stato di avanzamento lavori (SAL).

Clicca qui per scaricare il decreto asseverazioni

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