Nuovo Codice appalti: addio al Casellario ANAC
Casellario ANAC: dal 1° luglio stop dell’obbligo di iscrizione al Casellario delle società di ingegneria e professionali a carico degli operatori economici
L’ANAC ha disposto la cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionalia decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi del nuovo Codice appalti che, ricordiamo, è in vigore dal 1° aprile ma le disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023.
Comunicato ANAC: stop al Casellario dal 1° luglio 2023
Con Comunicato del 27 giugno 2023 l’ANAC rappresenta che a decorrere dal 1° luglio non troverà più applicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, Regolamento sui requisiti degli operatori economici, che individuava (all’articolo 6) gli obblighi di comunicazione all’ANAC, ai fini dell’inserimento nel Casellario delle società di ingegneria e professionali, dei dati e delle informazioni ivi previsti.
Casellario, cos’è e come funziona
Con l’entrata in vigore del Regolamento (decreto n. 263/2016 in vigore dal28 febbraio 2017), recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“, le società avevano l’obbligo di iscriversi al Casellario società ingegneria e professionali per essere considerate idonee a partecipare alle gare di progettazione.
Il Casellario rappresenta, quindi, una sorta di banca dati utilizzabile anche per eventuali verifiche.
Per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria era necessario che i professionisti (società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti e consorzi stabili di società di professionisti) comunicassero all’ANAC le seguenti informazioni (oltre i titoli di studio necessari):
- l’atto costitutivo entro 30 giorni dall’adozione,
- l’organigramma entro 10 giorni,
- il fatturato speciale entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci,
- la delibera di nomina del direttore tecnico entro 5 giorni dall’adozione.
Tutti i dati comunicati dalle società di ingegneria e professionali confluivano poi nel Casellario dell’ANAC.
Casellario società ingegneria e professionali e nuovo Codice appalti
L’articolo 225, comma 16, del decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice) prevede che a partire dal 1° luglio, data a decorrere dalla quale le disposizioni del Codice con i relativi allegati acquistano efficacia, si ha:
A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.
Con il nuovo Codice le previsioni di cui al dm 263/2016 sono state definitivamente sostituite da quelle presenti nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40), contenente i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, che non contemplano più a carico degli operatori economici l’obbligo di iscrizione al Casellario. Nel dettaglio, ecco gli articoli in esame:
- Articolo 34 – Requisiti dei professionisti singoli o associati
- Articolo 35 – Requisiti delle società di professionisti
- Articolo 36 – Requisiti delle società di ingegneria
- Articolo 37 – Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura
- Articolo 38 – Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
- Articolo 39 – Requisiti dei raggruppamenti temporanei
- Articolo 40 – Verifica dei requisiti e delle capacità
Fonte biblus/Di Francesca Ressa
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