Nuovo codice appalti, come districarsi nella giungla delle semplificazioni Pnrr
Pubblicata la guida Ifel che fornisce un aiuto nell’applicazione delle norme derogatorie
Pubblicata la guida Ifel che fornisce un aiuto nell’applicazione delle norme derogatorie Pnrr, richiamate dal nuovo codice degli appalti ma ancorate a quello abrogato.
Dopo l’avvio, dal 1° luglio 2023, dell’efficacia del nuovo codice dei contratti Dlgs 36/2023 (entrato in vigore dal 1°/4/2023), gli operatori devono ora confrontarsi con la nuova disposizione prevista dall’articolo 225, comma 8. Tale norma mantiene in vigore alcune disposizioni per le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr, dal Pnc, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, comprese le infrastrutture di supporto a essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse. Si tratta delle disposizioni previste dal Dl 77/2021, dal Dl 13/2023 e dalle specifiche norme finalizzate a semplificare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc, dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030, di cui al Regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.
Un rilevante problema di coordinamento tra i diversi riferimenti normativi è causato dalla presenza di alcune norme che costituiscono deroga a disposizioni del vecchio codice, le quali non sono state riprodotte, nel nuovo, con identici contenuti o sulle quali sono state introdotte ulteriori e diverse semplificazioni, anche rispetto alle norme derogatorie. Problema di coordinamento che solo in qualche caso è risolvibile in base ad una attenta disamina sul funzionamento delle fonti e sul rapporto tra loro, mentre in altri richiederebbe un esplicito intervento legislativo o un chiarimento esplicativo da parte del Governo.
Nell’ottica del principio del risultato contenuto nel primo articolo del nuovo codice, e al fine di supportare gli enti locali nel difficile compito di svolgere celermente le procedure di affidamento, Ifel ha ritenuto di fornire alcune indicazioni di orientamento degli operatori.
Il criterio interpretativo basilare – scrive la Fondazione – è quello che consente di applicare, in via prioritaria, il nuovo codice dei contratti agli appalti Pnrr, integrando le disposizioni codicistiche con quelle relative ai controlli, al Dnsh, alle clausole a sostegno della parità di genere e all’utilizzo della modellazione elettronica nella progettazione (Bim) che caratterizzano gli appalti Pnrr.
Il riferimento alle norme speciali e derogatorie deve essere indirizzato a coglierne gli aspetti ulteriormente semplificatori, ad esempio quelle che rendono più semplice il ricorso alle procedure d’urgenza, piuttosto che le prescrizioni in materia di esclusione e di risoluzione contrattuale in caso di mancato tempestivo avvio dei lavori da parte degli aggiudicatari oppure le norme che limitano la sospensione dei lavori e presidiano il rispetto dei tempi proprio in relazione alle scadenze Pnrr.
Con questo criterio la guida Ifel suddivide le diverse disposizioni nel loro rapporto tra norme Pnrr e nuovo codice secondo i seguenti criteri:
• norme di carattere aggiuntivo, che integrano in modo complementare le norme ordinarie e, dunque, si aggiungono ad esse senza determinare particolari problemi applicativi (tra queste gli articoli 47; 48, commi 1,2,3,4, 6,7; 50, comma 4);
• norme semplificatorie che si applicano ai soli contratti Pnrr anche in deroga al nuovo codice dei contratti;
• norme semplificatorie temporanee che continuano ad applicarsi ai soli appalti Pnrr dopo il 1/7/2023 e fino al 31/12/2023. Esse riducono i passaggi procedurali e consentono ex lege procedure d’urgenza, sia rispetto al disposto del precedente codice sia anche rispetto alle procedure definite nel quadro del nuovo codice dei contratti;
• altre norme semplificatorie, che si applicano non a tutti i contratti Pnrr ma solo a taluni di essi, quali quelli relativi all’edilizia scolastica disciplinate in particolare all’articolo 24 del Dl 13/2023;
• disposizioni derogatorie in materia di PNRR che sono state assunte e “normalizzate” in generale per tutti gli appalti con il nuovo codice dei contratti. Tra queste: articolo 1, commi 2,3, 4, 5bis Dl 76/2020.
Infine, la seconda parte del documento è dedicata ad alcuni approfondimenti circa le tempistiche per gli appalti Pnrr, le norme volte a semplificare la conferenza dei servizi, il Dnsh, i monitoraggi e le misure finalizzate a ridurre il rischio di contenzioso negli appalti Pnrr.
Fonte ntplus /di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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