Responsabilità solidale superbonus: le nuove regole per l’esonero
Responsabilità solidale superbonus: il dl 11/2023 stabilisce la documentazione da raccogliere per esonerare il cessionario
Il dl 11/2023 contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi. Interviene a gamba tesa su cessione del credito e sconto in fattura, intervento delle regioni e dei comuni in ambito acquisto crediti e sistema la questione della responsabilità solidale superbonus e altri bonus edilizi.
Il provvedimento interviene in maniera radicale sull’impianto normativo previgente, modificando le regole per i nuovi interventi (quelli ancora non iniziati), che non potranno più godere di cessione del credito/ sconto in fattura, ma solo della detrazione diretta. Nulla cambia per gli interventi in corso.
Il decreto introduce, inoltre, una nuova disciplina per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi.
Responsabilità solidale superbonus, i documenti per l’esonero del cessionario
Come detto in premessa, il decreto introduce una nuova disciplina per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi.
In particolare, l’art. 1 c. 1 lett. b) prevede il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
- notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
- nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
- visto di conformità rilasciato dal commercialista;
- attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).
Questi 9 documenti fanno salvo il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate.
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