Stop a sconto in fattura e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 11/2023
In Gazzetta il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 che mette un punto ad ogni possibilità di sconto in fattura e cessione del superbonus e di tutti i crediti edilizi.
Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11: la struttura
Un decreto nato dall’esigenza di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti, e che, come comunicato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici.
Il Decreto Legge è costituito da appena 3 articoli ed è stato prontamente firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di approdare prontamente nella Gazzetta Ufficiale straordinaria di ieri stesso.
Ecco i 3 articoli:
- Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Art. 3. Entrata in vigore
Le modifiche alla disciplina delle opzioni alternative
Il primo articolo ha un duplice risultato:
- da una parte si blocca ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali – viene, infatti, aggiunto all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il seguente nuovo comma 1-quinquies:
- Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
- Dall’altra parte si prova davvero a dare una scossa al problema del blocco della cessione intervenendo sulla responsabilità dei cessionari che, fatta esclusione per i casi di dolo e colpa grave, è esclusa nel momento in cui i cessionari siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta
Stop a sconto in fattura e cessione del credito
A decorrere da oggi stesso (data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge) a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.
Le esclusioni
Niente più sconto in fattura o cessione del credito, fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative. In particolare all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro ieri:
nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
- nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro ieri:
- abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).
Ultima chiusura riguarda le altre forme di sconto in fattura e cessione del credito non previste dal Decreto Rilancio. Abrogate, infatti, le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013.
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