Superbonus 110%, le tre “bollinature” dei tecnici per ottenere la detrazione

Superbonus 110%, le tre “bollinature” dei tecnici per ottenere la detrazione

L’agevolazione al 110% fa crescere le responsabilità civili, penali, amministrative e deontologiche dei professionisti chiamati alle perizie

Per capire meglio le responsabilità che il tecnico si assume con le pratiche di sismabonus e superbonus è utile fare un breve riassunto, che non sarà piacevole da leggere per i professionisti. In base al Dpr 380/01, il professionista deve asseverare obbligatoriamente tutti i titoli edilizi. Negli ultimi anni la procedura è diventata fin troppo sfruttata e, in particolare con l’articolo 13 della legge 134/12, viene sdoganato il concetto che, nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Responsabilità multiple

Le responsabilità del tecnico asseverante sono diverse: penali (falso ideologico in base agli articoli 479, 480, 481 e 483 del Codice penale); civili (per danni); deontologiche/disciplinari (verso il proprio ordine o collegio di iscrizione); amministrative (in caso di realizzazione di abusi edilizi). E va anche ricordato che, per ogni titolo edilizio riguardante le strutture, sempre in base al Dpr 380/01, il progettista delle opere strutturali assevera la rispondenza del progetto da lui redatto alle normative tecniche vigenti. E così anche per il titolo edilizio generale.

La nuova asseverazione

Con l’entrata in vigore del sismabonus, dal primo gennaio 2017, è subentrata un’ulteriore asseverazione/bollinatura con l’allegato B del Dm 58/17. In particolare, l’articolo 3 comma 2 spiegava che «il progettista dell’intervento strutturale, a integrazione di quanto già previsto dal Dpr 380/01 e dalle normative tecniche per le costruzioni, assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato». La necessità di asseverazione ha un senso ben preciso: i maggiori benefici fiscali (dal 70 all’85%) sono proporzionati a interventi più prestazionali in termini di sicurezza strutturale dell’edificio; occorre, di fatto, procedere con una pratica che le normative tecniche per le costruzioni chiamano miglioramento. Quest’ultimo però può racchiudere al proprio interno una grande quantità di possibilità: quindi, è giusto che il professionista vada ad asseverare il tipo d’intervento nella pratica generale, e poi ad asseverare ulteriormente il livello raggiunto al fine del beneficio fiscale.

Due livelli di asseverazione

Avremo, così, un’asseverazione/bollinatura generica e una specifica per il sismabonus; la pratica edilizia potrebbe tranquillamente andare a buon fine ma non così quella dei bonus fiscali, perchè il miglioramento potrebbe essere talmente modesto da non permettere alcun salto di classe. Il Dm 58/17, sempre all’articolo 3 comma 1, riporta che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Questi ultimi due non devono, però, fare nulla di più di quanto già contemplato nell’iter edilizio: il progettista delle strutture dichiara un miglioramento antisismico, il direttore dei lavori strutturale e il collaudatore producono i loro documenti durante il cantiere e a termine dei lavori, affinchè si chiuda l’iter burocratico; in più, all’inizio e ai soli fini del beneficio fiscale, il progettista deve produrre l’asseverazione aggiuntiva.

Giro di vite sulle asseverazioni

Con il Dl 34/20 e l’entrata in vigore del superbonus la procedura ha subito un deciso giro di vite per quanto riguarda le responsabilità. Come specificato nella circolare 24/E dell’agenzia delle Entrate, trattandosi di una normativa di particolare favore (il Dl Rilancio), in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni già esistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. Come abbiamo visto prima, maggiori controlli significano maggiori asseverazioni, e non è inutile ricordare che il superbonus non elimina il sismabonus, ma rimangono entrambi possibili.

Le tre asseverazioni

Nel caso del superbonus le asseverazioni/bollinature sono diverse e vanno distinte in:

O asseverazione sul possesso di adeguata polizza assicurativa, in base all’articolo 119 comma 14 del Dl 34/20: polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;

O asseverazione sulla congruità della spesa ammessa a detrazione, suddivisa per importo dei lavori e importo delle prestazioni professionali (con ulteriore suddivisione in stati d’avanzamento);

O asseverazione sull’effetto della mitigazione del rischio conseguito mediante l’intervento progettato (quella che nel sismabonus è l’allegato B).

Le indicazioni

Sulla prima, al momento, si può solo consigliare al tecnico di rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia per le verifiche del caso. Sulla seconda si nota che, mentre l’importo delle opere può essere ricondotto ai prezziari ufficiali e quindi giustificato, l’onorario del tecnico, soggetto a estrema discrezionalità, non ha alcun tariffario di riferimento. Infine, per quanto riguarda la terza asseverazione, ci si chiede quale senso abbia, dal momento che la percentuale di detrazione con il superbonus è elevata al 110% per ogni tipo d’intervento, anche per quelli che non producono alcun miglioramento (quelli che la normativa tecnica per la costruzioni chiama «riparazione o intervento locale»). Dunque, viene a decadere la sua esistenza legata all’esigenza di prestazionalità e tutto può essere ricondotto all’asseverazione generale del titolo edilizio, senza inutili ulteriori responsabilità per il tecnico che firma. In aggiunta, le tre asseverazioni legate al superbonus devono essere prodotte, oltre che dal progettista, anche dal direttore dei lavori (la prima e la seconda) e dal collaudatore (la prima e la terza).

Le domande senza risposta

Ora, senza ribadire l’inutilità della terza asseverazione, della quale si deve assumere la responsabilità anche il collaudatore, si fa presente che in questo caso il progettista e il direttore dei lavori non sono più seguiti dalle parole «delle opere strutturali». Pertanto, chi deve firmare l’asseverazione, con tutti gli oneri che si porta dietro? Il tecnico generale o quello specialistico? Quando si aprirà un eventuale contenzioso, chi sarà il primo a essere chiamato in causa? E un vizio nell’asseverazione madre, quella generale ai sensi del Dpr 380/01, andrà a vanificare a cascata anche tutte le altre?

Servizio di Andrea Barocci

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