Superbonus e contributi post sisma 2016, la guida delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario per la ricostruzione pubblicano una guida fiscale con cui si chiariscono tutti gli aspetti legati alla ricostruzione post sisma e al Superbonus 110%
- L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 hanno redatto la guida fiscale “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%”.Con la guida i due Enti intendono mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti e degli operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017 per imprimere così un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione.
La guida delle Entrate sul Superbonus e la ricostruzione post sisma
Frutto di un approfondito confronto tra il Commissario e l’Agenzia delle entrate, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli aspetti di sua competenza, la guida illustra nel dettaglio le:
- modalità di applicazione del Superbonus nell’ambito dei progetti di ricostruzione;
- le procedure per accedere alla detrazione;
- la rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi di ricostruzione.
Essa, quindi, fornisce specifici chiarimenti delle norme e delle disposizioni regolatorie già contenute nel decreto legge n. 34/2020 e nelle Ordinanze commissariali n. 108/2020 e n. 111/2020.
L’obiettivo della guida è duplice.
Su un piano generale definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la ricostruzione post sismaprevisto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per tali primari obiettivi.
Dall’altra parte, la messa a punto di procedure tecniche, amministrative e fiscali condivise permetterà di semplificare
l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.Sarà possibile, in particolare, semplificare gli adempimenti presentando agli uffici speciali, attraverso i tecnici, una sola istanza, con un progetto unico, con procedure semplificate e flessibili per la fatturazione e la rendicontazione, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni.
Queste ultime, peraltro, nell’ambito di un progetto unitario spettano anche sulle spese per le opere di completamento di interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati” ammissibili al Superbonus già finanziati dai contributi per la ricostruzione.
Anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d’opera.
Superbonus e ricostruzione
La guida si sofferma anche sulle novità introdotte dal comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 che ha aumentato del 50% i limiti di spesa ammissibili al Superbonus in alternativa, quindi con la rinuncia, al contributo per la ricostruzione.
La combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti.
È evidente come ci si trovi di fronte a una grande opportunità per migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che il cittadino venga gravato di spese ulteriori, considerato anche che ai fini fiscali i proprietari possono optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
L’impegno delle nostre amministrazioni non si esaurisce con il presente elaborato, ma sarà accompagnato da una costante assistenza che gli uffici garantiranno per supportare i cittadini e i professionisti per superare incertezze o problemi applicativi che dovessero manifestarsi nell’ambito del procedimento amministrativo.
I contenuti della guida
La guida si suddivide in 10 capitoli:
- introduzione
- il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali
- aspetti procedurali
- la rendicontazione e la fatturazione
- il superbonus per i lavori in corso d’opera al 1° luglio 2020
- la conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma
- i tempi di conclusione dei lavori
- il superbonus negli aggregati edilizi
- il superbonus rafforzato
- gli ulteriori incentivi fiscali
Chiudono il documento una serie di domande e risposte sull’argomento.
Di seguito sintetizziamo gli aspetti più interessanti della guida.
La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma
Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 76/2020, che è norma speciale, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 100/2020 e n. 107/2020.
In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore.
Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.
Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici si applicano le disposizioni previste dall’ordinanza commissariale n. 107/2020 alla quale si rinvia.
Tempi di conclusione lavori
Le ordinanze commissariali precisano che i tempi previsti per la conclusione dei lavori per la riparazione o la demolizione e ricostruzione degli edifici con danni lievi sono ulteriormente prorogati se il cittadino ha manifestato la volontà di usufruire anche del Superbonus.
In particolare, qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali.
Qualora, invece, siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020), il termine di ultimazione dei lavori ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione è quello previsto, nelle Ordinanze commissariali (n. 108/2020 e n. 111/2020), per gli interventi su edifici con danni gravi.
Il Superbonus rafforzato
Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:
- di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma
- interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere via Pec la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.
Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Ricostruzione_post_sisma_Italia_Centrale_e_Superbonus_110
fonte biblus.acca
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