Dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali. Non si applica ai lavori già in corso
In vigore dal 2023 l’obbligo di certificazione SOA per Superbonus e gli altri bonus edilizi.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) la legge n. 51/2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Ufficializzate, quindi, le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali. In particolare, parliamo del nuovo requisito richiesto per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche, che ha lo scopo di estendere la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati.
Legge n. 51/2022
La legge di conversione del dl n. 21/2022 (legge n. 51/2022) contiene un’importante disposizione riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.
L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.
Ambito di applicazione
L’articolo 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi sotto indicati, ossia:
- Superbonus 110%;
- ecobonus ordinario;
- bonus casa e sismabonus ordinario;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico ordinario;
- bonus colonnine di ricarica ordinario;
- bonus barriere architettoniche 75%.
Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi: il nuovo obbligo si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.
L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:
- lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (il 21 maggio 2022).
Termini
L’obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023; anche le imprese che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione saranno sottoposte a verifica dell’attestazione.
Regime transitorio
E’ previsto un regime transitorio: dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 è possibile dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA).
Queste, in sintesi, le due date da tenere a mente:
- dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.
Modifiche in sede di conversione al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Nel dettaglio, dopo l’articolo 10 è stato aggiunto il seguente art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.