Tardiva comunicazione cessione del credito: ecco come recuperare le rate residue
Dalle Entrate: ok alla cessione del credito delle rate residue del bonus ristrutturazioni a condizione che la comunicazione avvenga entro il 16 marzo 2022
Un contribuente in regime forfettario non ha presentato nei termini previsti (il 15 aprile 2021) la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito corrispondente alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2020.
Egli quindi chiede:
Se presentata adesso la comunicazione può ancora cedere i 9/10 del credito?
La risposta arriva dal Fisco che spiega al contribuente, in regime forfettario, come recuperare le rate residue.
La comunicazione della cessione del credito
Ricordiamo che l’opzione per la cessione del credito d’imposta, derivante dalle detrazioni spettanti per l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici o per l’istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Solo per le spese effettuate nel 2020, il termine per la presentazione della comunicazione è stato prorogato al 15 aprile 2021 con il provvedimento n. 83933/2021.
Risposta del Fisco
Nel rispondere al quesito del contribuente l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 24/2020, dove viene chiarito che l’opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non ancora fruite.
In tal caso, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
Alla luce di quanto detto, nel caso avanzato dal contribuente si ha che, sebbene per le spese sostenute nel 2020 non ha presentato nei termini previsti la comunicazione all’Agenzia, può comunque cedere il credito corrispondente a nove delle dieci rate di detrazione, a condizione che comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022.
Infine, continua il Fisco, nel caso in cui l’istante possiede anche altri redditi, oltre a quello determinato in maniera forfettaria ed assoggettato ad imposta sostitutiva, potrà comunque richiedere la prima rata di detrazione, indicando la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
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