Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30 dicembre 2020, n. 322|Supplemento Ordinario n. 46 – Proroga Superbonus
Legge e Prassi | Legge nazionale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30 dicembre 2020, n. 322|Supplemento Ordinario n. 46
Legge|30 dicembre 2020| n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. [Legge di bilancio 2021]
Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici – Art. 1.
Articolo 1
Commi 66-75 Proroga Superbonus
Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2021
- All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
1) all’alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « di pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 »;
2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente »;
- b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale »;
- c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A »;
- d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, » sono inserite le seguenti: « nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, »;
- e) al comma 3-bis, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;
- f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;
- g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza »;
- h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
« 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;
- i) al comma 5, dopo le parole: « 26 agosto 1993, n. 412, » sono inserite le seguenti: « ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, » e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 »;
- l) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare »;
- m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 »;
- n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche »;
- o) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 9, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) »;
- p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole »;
- q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a) »;
- r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
« 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” ».
- All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119 ».
- All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio ».
- Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
- Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Gli oneri di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell’anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l’anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l’anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l’anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l’anno 2033.
- Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l’anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l’anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l’anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72.
- L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.
- Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l’anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.
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