Superbonus ed equo compenso: le novità previste dalla legge Ristori

Superbonus ed equo compenso: le novità previste dalla legge Ristori

Con la conversione in legge del decreto Ristori è stata prevista l’applicazione dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative al Superbonus

Il 24 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modificazioni, delle decreto “Ristori” e del relativo testo coordinato (che alleghiamo in calce all’articolo).

Una delle modifiche apportate durante l’iter di conversione è contenuta nel nuovo art. 17-ter relativo all’equo compenso per le prestazioni professionali sul Superbonus.

Nello specifico si prevede l’applicazione dell’equo compenso per tutte le spese tecniche relative alle pratiche in materia di cessione del credito.

L’art 17-ter della legge Ristori

L’art. 17-ter “Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali” infatti riporta al comma 1:

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13-bis della legge n. 247/2012, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.

Ricordiamo che la legge 247/2012, che viene richiamata nel suddetto comma, riguarda la riforma della disciplina forense (avvocati).

Questa norma tuttavia viene spesso usata come riferimento ogni qual volta si discute, si legifera o si sentenzia in materia di equo compenso per le prestazioni professionali di tutte le professioni ordinistiche.

Il successivo comma 2 dell’art. 17-ter invece stabilisce che il MISE, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nucleo centrale di monitoraggio sull’equo compenso

In materia di equo compenso ricordiamo che la scorsa estate è stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche per la corretta applicazione dell’equo compenso.

Il Protocollo prevede, infatti, l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”.

Leggi regionali sull’equo compenso

E’ da evidenziare, infine, come negli ultimi mesi/anni molte Regioni hanno legiferato in materia, esse sono:

 

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